Regolamento di servizio
Art. 64
In vigore dal 10 apr 2001
Quando per cattivo tempo le unità del naviglio non potessero continuare il servizio iniziato, il comandante ha facoltà di puggiare o rientrare alla base, informandone il comandante della squadriglia e facendone opportuna annotazione sui documenti di bordo.
Per controllare la effettiva sussistenza della condizione di cattivo tempo in rapporto al provvedimento di puggiata adottato dal comandante di bordo, i comandanti di squadriglia o di compagnia o di stazione si giovano delle notizie metereologiche ufficiali, che possono richiedere ai semafori o alle Regie capitanerie di porto della zona.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-64