Regolamento di servizio
Art. 65
In vigore dal 10 apr 2001
Se nell'esecuzione del servizio delle unità del naviglio si verifica qualche avaria, ne deve essere data immediata comunicazione al comandante o padrone, al quale spetta di provvedere affinché la vigilanza e la navigazione abbiano a risentirne il minor danno possibile.
Quando l'avaria sia tale da rendere difficile o pericolosa la continuazione del servizio a malgrado delle immediate riparazioni, l'unità può puggiare o rientrare alla base.
Dell'avaria e dei provvedimenti presi sarà sempre fatta annotazione sui documenti di bordo e rapporto scritto al comandante della squadriglia, il quale lo trasmetterà, con le proprie osservazioni, al comandante della compagnia ed a quello della stazione, per le provvidenze necessarie, nonché per le indagini che potessero occorrere ad accertare le eventuali responsabilità del personale.
Di ogni avaria devono essere pure informati i comandi superiori interessati per il servizio e, nei casi di maggiore entità, anche il Comando generale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-65