Art. 65
Regolamento di servizio

Art. 65

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In vigore dal 10 apr 2001
Se nell'esecuzione del servizio delle unità del naviglio si verifica qualche avaria, ne deve essere data immediata comunicazione al comandante o padrone, al quale spetta di provvedere affinché la vigilanza e la navigazione abbiano a risentirne il minor danno possibile. Quando l'avaria sia tale da rendere difficile o pericolosa la continuazione del servizio a malgrado delle immediate riparazioni, l'unità può puggiare o rientrare alla base. Dell'avaria e dei provvedimenti presi sarà sempre fatta annotazione sui documenti di bordo e rapporto scritto al comandante della squadriglia, il quale lo trasmetterà, con le proprie osservazioni, al comandante della compagnia ed a quello della stazione, per le provvidenze necessarie, nonché per le indagini che potessero occorrere ad accertare le eventuali responsabilità del personale. Di ogni avaria devono essere pure informati i comandi superiori interessati per il servizio e, nei casi di maggiore entità, anche il Comando generale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-65