Regolamento di servizio›Capo IV
Art. 69
In vigore dal 10 apr 2001
L'azione di servizio dei nuclei si svolge normalmente nel territorio del comune in cui tali reparti hanno sede.
Fuori del territorio stesso, ma sempre nell'ambito della propria circoscrizione, i nuclei operano: a richiesta dei reparti del Corpo, per appoggiarne ed integrarne l'azione repressiva; d'ordine dei comandi dai quali dipendono, per eseguire indagini o accertamenti molto importanti nella circoscrizione dei comandi stessi; di iniziativa dei comandanti dei nuclei, per stabilire la estensione dei reati tributari dei quali fossero stati raccolti fondati indizi o prove concrete nel comune di sede; o per eseguire compiti di servizio demandati esclusivamente ai nuclei.
Nei servizi di visita o accertamento fuori del comune della sede, i militari dei nuclei osservano le disposizioni del precedente .
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-69