Regolamento di servizioCapo IV

Art. 72

In vigore dal 10 apr 2001
Quando, per condurre procedimenti repressivi di notevole estensione, occorra ai nuclei di impiegare molti uomini in servizi di piantonamento di determinate località, di scorta o custodia temporanea di arrestati o reperti, i comandi di brigata del luogo ove gli accertamenti vengono condotti mettono a disposizione di chi dirige la forza operante gli uomini che questi trovi necessario di chiedere. Tali richieste sono rivolte al comandante del circolo, se gli accertamenti si compiono alla sede di tale comando; al comandante del Corpo più elevato in grado di stanza nel luogo delle operazioni, se queste vengono condotte fuori della sede del circolo e la direzione del servizio sia tenuta da ufficiali o, eccezionalmente, da graduati del nucleo stesso.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-72

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