Regolamento di servizioCapo IV

Art. 76

In vigore dal 10 apr 2001
La richiesta d'impiego degli investigativi in servizi da eseguirsi sotto la direzione dei comandanti dei reparti del Corpo, residenti fuori del comune in cui il nucleo ha sede, viene rivolta dal comandante del circolo che ha giurisdizione nel luogo di esecuzione del servizio, al comandante del circolo da cui il nucleo dipende o direttamente al comandante del nucleo se questo è retto da ufficiale superiore. La richiesta può non indicare l'oggetto del servizio da compiere, ma deve sempre segnalarne la natura (pedinamento, investigazione segreta in pubblici locali, accertamenti presso aziende o pubblici esercizi, ecc.), il ramo (dogane, imposte di produzione, monopoli, tasse, ecc.), la data d'inizio e la presumibile durata, nonché il numero degli uomini occorrenti e la possibilità che essi, durante lo svolgimento delle operazioni da compiere, siano accasermati presso altri reparti del Corpo; il grado, Infine, del comandante del reparto che deve dirigere il servizio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-76

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