Regolamento di servizio›Capo IV
Art. 71
In vigore dal 10 apr 2001
I militari dei nuclei, nel comune della sede, possono visitare anche gli esercizi, gli stabilimenti e i depositi, vigilati dagli altri reparti del Corpo, ogni qualvolta abbiano la necessità di raccogliere elementi utili per l'esecuzione dei propri compiti; e allo scopo possono altresì eseguire accertamenti in materia di tasse sugli affari, della cui ordinaria tutela siano incaricate le volanti.
In questi casi, salvo che non trattisi di provvedere a urgenti necessità di servizio o di reprimere reati flagranti, i militari dei nuclei agiscono di concerto con le brigate interessate, alle quali all'uopo direttamente si rivolgono. Se tali brigate non possano tuttavia far partecipare uomini propri alle predette operazioni di servizio, i nuclei, eseguite le visite o gli accertamenti, ne comunicano subito l'esito ai comandanti di circolo e di compagnia dai quali le brigate dipendono.
Analoga comunicazione viene fatta per le operazioni compiute, per ragioni di urgenza, senza concerto con le brigate.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-71