Regolamento di servizio

Art. 67

In vigore dal 10 apr 2001
Nel caso di avaria o di altra minorazione del materiale nautico, che implichi la cessazione anche temporanea di qualche unità dal servizio, le richieste di intervento tecnico e dei provvedimenti comunque necessari possono essere fatte all'ufficio tecnico navale della zona in via di urgenza anche direttamente dai comandanti di squadriglia che non dipendano da una stazione. Ove nelle squadriglie medesime si verifichi, per cause anche improvvise, una deficienza di personale specialista che porti impedimento o pregiudizio all'esecuzione del servizio, spetta al comando della stazione, cui la squadriglia fa capo per la conservazione e manutenzione dei materiali, di provvedere al bisogno appena ne sia richiesta.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-67

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