Regolamento di servizio
Art. 64
2 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Quando per cattivo tempo le unità del naviglio non potessero continuare il servizio iniziato, il comandante ha facoltà di puggiare o rientrare alla base, informandone il comandante della squadriglia e facendone opportuna annotazione sui documenti di bordo.
Per controllare la effettiva sussistenza della condizione di cattivo tempo in rapporto al provvedimento di puggiata adottato dal comandante di bordo, i comandanti di squadriglia o di compagnia o di stazione si giovano delle notizie metereologiche ufficiali, che possono richiedere ai semafori o alle Regie capitanerie di porto della zona.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-64