Regolamento di servizio›Capo V
Art. 83
In vigore dal 10 apr 2001
Pei servizi di perlustrazione ed appostamento, eseguiti da drappelli, la durata dei turni varia a seconda dei percorsi e del bisogno, ma non deve, di regola, oltrepassare le trentasei ore, dal momento di uscita dalla caserma a quello del ritorno.
Pel servizio di perlustrazione eseguito da uomini isolati, i turni si stabiliscono in conformità di quanto è prescritto dall'articolo precedente per il servizio di piantone.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-83