Regolamento di servizioCapo V

Art. 84

In vigore dal 10 apr 2001
La durata dei turni di servizio di visita, di riscontro e di indagini viene regolata secondo il compito da eseguire e le distante da percorrere, per modo che i servizi stessi importino in complesso il minore impiego di personale e la minima spesa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-84

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