Regolamento di servizioCapo V

Art. 89

In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio comincia nell'ora indicata dal registro e dal foglio volante di servizio e nella quale il militare deve uscire dall'alloggiamento per eseguirlo. Il Servizio si ritiene ultimato quando, spirata l'ora del compimento di esso, il militare ritorna al punto di partenza. Ove il ritorno si effettui prima o dopo dell'ora del compimento e l'anticipo o ritardo risulti giustificato, il servizio si ritiene ultimato nell'ora del ritorno e si fa di ciò annotazione sul registro di servizio e sul foglio volante.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-89

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Art. 89 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo