RegolamentoCapo I

Art. 7

In vigore dal 22 mar 1928
Alle controversie fra Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per il rimborso di spese di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, sono applicabili le norme dell'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato con l' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
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