Regolamento›Capo II
Art. 11
In vigore dal 22 mar 1928
Il regolamento speciale, di cui all', secondo comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, deve, in particolar modo, comprendere le disposizioni concernenti la nomina del personale tecnico sanitario, il numero delle nutrici in proporzione degli assistiti, gli orari di servizio e di libertà, l'assistenza dei lattanti e dei divezzi, i provvedimenti disciplinari da attribuirsi, secondo i casi, alla competenza del direttore sanitario o dell'Amministrazione.
Nel regolamento organico previsto nell'articolo citato debbono essere, fra l'altro, determinati il numero e le categorie del personale amministrativo e tecnico, i diritti ed i doveri dei vari impiegati e le responsabilità di ciascuno.
I detti regolamenti sono deliberati dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa, secondo che trattisi di istituti provinciali o di istituzioni autonome, ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale, prima di provvedere, deve promuovere in merito il parere dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
Storico versioni
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