RegolamentoCapo II

Art. 16

In vigore dal 22 mar 1928
I direttori dei brefotrofi, o direttamente o per mezzo dei medici dipendenti, provvedono ad impartire al personale di vigilanza e di assistenza le necessarie nozioni teorico-pratiche di puericoltura. L'Amministrazione, in seguito a richiesta del direttore sanitario, può istituire, previa l'autorizzazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e previ i controlli di vigilanza e di tutela, se e quando occorrono, secondo le leggi organiche cui è sottoposto l'ente deliberante, speciali corsi di puericoltura, aperti ai medici e ad alunne esterne, con le norme di cui nel regolamento 15 aprile 1926, n. 718. In caso di provvedimento negativo dell'Amministrazione provinciale, decide il Ministro per l'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-16

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