RegolamentoCapo III

Art. 20

In vigore dal 22 mar 1928
Del provvedimento adottato a favore dei fanciulli di cui nell', lettera c), del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, l'Amministrazione dell'istituto o l'ufficio incaricato di provvedere all'assistenza deve dar notizia, entro tre giorni, alla Federazione provinciale di cui all' della legge 10 dicembre 1925, n. 2277. Qualora sia necessario, la detta Federazione può integrare il provvedimento con le forme di assistenza previste negli articoli 134, 135, 136, 138 e 139 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718. In tutti i casi nei quali all'assistenza dei fanciulli di cui nel primo comma del presente articolo provvedano direttamente gli organi dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, i singoli provvedimenti debbono essere di volta in volta notificati dagli organi medesimi all'Opera nazionale e all'Amministrazione incaricata, nella Provincia, del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-20

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