Regolamento›Capo IV
Art. 25
In vigore dal 22 mar 1928
Alla madre che abbia riconosciuto il figlio affidato alla pubblica assistenza, o ne abbia ottenuto la legittimazione per decreto Reale, è corrisposto un premio, e, ove essa allevi il figlio riconosciuto o legittimato, le spetta, se povera, un congruo sussidio.
Il sussidio sarà ridotto, sospeso o soppresso, se la madre cessi di essere povera e di allattare il bambino quando ne sia fisicamente idonea, o non appresti le necessarie cure al figlio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-25