RegolamentoCapo IV

Art. 25

In vigore dal 22 mar 1928
Alla madre che abbia riconosciuto il figlio affidato alla pubblica assistenza, o ne abbia ottenuto la legittimazione per decreto Reale, è corrisposto un premio, e, ove essa allevi il figlio riconosciuto o legittimato, le spetta, se povera, un congruo sussidio. Il sussidio sarà ridotto, sospeso o soppresso, se la madre cessi di essere povera e di allattare il bambino quando ne sia fisicamente idonea, o non appresti le necessarie cure al figlio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-25

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