Regolamento›Capo V
Art. 29
In vigore dal 22 mar 1928
Qualora non possano essere allattati dalla madre, i bambini immuni da malattie contagiose debbono essere di regola affidati, per l'allattamento naturale, alle nutrici.
Nel caso in cui il numero delle nutrici sia sproporzionato a quello dei bambini da allattare, si può ricorrere allo allattamento misto.
L'allattamento artificiale in modo permanente deve essere limitato ai bambini infetti o sospetti di sifilide, o di altra malattia contagiosa, per i quali non sia possibile l'allattamento materno o con nutrici sifilitiche.
Le modalità per l'allattamento sono stabilite nel regolamento di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-29