Regolamento›Capo V
Art. 33
In vigore dal 22 mar 1928
Chiunque intenda assumere l'allevamento di un divezzo deve dimostrare di avere costantemente serbato buona condotta morale e civile e di disporre di un'abitazione conveniente e igienica e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento del bambino ed al suo avviamento ad un mestiere o ad un'arte.
L'allevatore, che abbia ricevuto in consegna un divezzo, deve considerarlo e trattarlo come proprio figlio e deve obbligarsi a non affidarlo ad altri senza l'autorizzazione del brefotrofio, sottoponendosi, in caso di non osservanza, al rimborso delle retribuzioni ricevute ed a rispondere dei danni recati al bambino.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-33