RegolamentoCapo V

Art. 34

In vigore dal 22 mar 1928
Alle nutrici esterne e agli allevatori dei fanciulli illegittimi ammessi all'assistenza a norma del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sono applicabili le disposizioni contenute negli della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e 189 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718, per quanto riguarda l'obbligo di notificare al locale Comitato di patronato l'assunzione dell'allattamento o allevamento di un fanciullo, il cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-34

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