Regolamento›Capo VI
Art. 38
In vigore dal 22 mar 1928
Quando la nutrice non sia più in grado di continuare l'allattamento, o trascuri il buon governo del bambino, oppure essa o il bambino presentino sintomi, anche sospetti, di sifilide, il medico condotto ne avverte immediatamente il locale Comitato di patronato e la direzione del brefotrofio, o della casa di recezione, che provvedono, in via di urgenza, al ritiro del bambino e, secondo i casi, al suo collocamento presso altra nutrice, od al suo allattamento artificiale, salvi i definitivi provvedimenti della detta direzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-38