RegolamentoCapo VI

Art. 38

In vigore dal 22 mar 1928
Quando la nutrice non sia più in grado di continuare l'allattamento, o trascuri il buon governo del bambino, oppure essa o il bambino presentino sintomi, anche sospetti, di sifilide, il medico condotto ne avverte immediatamente il locale Comitato di patronato e la direzione del brefotrofio, o della casa di recezione, che provvedono, in via di urgenza, al ritiro del bambino e, secondo i casi, al suo collocamento presso altra nutrice, od al suo allattamento artificiale, salvi i definitivi provvedimenti della detta direzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-38

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