Regolamento›Capo VI
Art. 40
In vigore dal 22 mar 1928
I medici condotti che non adempiano agli obblighi o trascurino gli adempimenti prescritti dagli articoli precedenti sono passibili delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'assistenza medico-chirurgica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-40