RegolamentoCapo VI

Art. 41

In vigore dal 22 mar 1928
Sono abrogate le disposizioni di statuti o di regolamenti contrarie a quelle del presente regolamento, il quale entrerà in vigore nel trentesimo giorno dalla sua pubblicazione. Entro sei mesi da tale pubblicazione, le Amministrazioni provinciali e quelle dei brefotrofi autonomi e delle istituzioni di cui all' dovranno procedere alla revisione dei rispettivi statuti e regolamenti ed al riordinamento dei servizi di assistenza, per renderli conformi alle disposizioni comprese negli articoli precedenti. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: Mussolini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-41

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo