Regolamento›Capo VI
Art. 41
In vigore dal 22 mar 1928
Sono abrogate le disposizioni di statuti o di regolamenti contrarie a quelle del presente regolamento, il quale entrerà in vigore nel trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Entro sei mesi da tale pubblicazione, le Amministrazioni provinciali e quelle dei brefotrofi autonomi e delle istituzioni di cui all' dovranno procedere alla revisione dei rispettivi statuti e regolamenti ed al riordinamento dei servizi di assistenza, per renderli conformi alle disposizioni comprese negli articoli precedenti.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
Mussolini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-41