RegolamentoCapo VI

Art. 39

In vigore dal 22 mar 1928
Qualora un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione o che lo maltrattino o sfruttino a scopo di lavoro o l'abbandonino al vagabondaggio, i patroni e gli ispettori di cui all' del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, richiedendo, ove occorra, l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, debbono provvedere al suo ritiro e al suo eventuale ricollocamento presso altra famiglia, informandone la direzione del brefotrofio o della casa di recezione. Uguale provvedimento debbono adottare i patroni e gli ispettori predetti, quando le nutrici e gli allevatori si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite, salvo l'applicazione a carico delle nutrici e degli allevatori delle pene previste nel Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli, e nei casi di violenze o minacce verso i patroni e ispettori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-39

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