Regolamento›Capo V
Art. 35
In vigore dal 22 mar 1928
Qualora esista in un Comune un asilo infantile, i divezzi che abbiano compiuto il terzo anno di età debbono esservi inviati, a cura del brefotrofio o dell'allevatore.
I fanciulli, tanto se ricoverati nei brefotrofi, quanto se collocati presso allevatori esterni, debbono frequentare, quando abbiano raggiunto l'età prescritta, i corsi di insegnamento primario e popolare e possibilmente quelli professionali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-35