Regolamento›Capo V
Art. 32
In vigore dal 22 mar 1928
Trascorso il periodo di allattamento ritenute necessario dal direttore sanitario dell'istituto, il bambino può essere trattenuto o ritirato dalla madre, che riceve in tali casi un sussidio mensile sino al compimento del periodo di assistenza di cui all' del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798.
I divezzi, che non vengano ritenuti o ritirati dalle madri, sono di regola ricoverati, sino al terzo anno di età, in un distinto reparto del brefotrofio o in altri istituti, a cura del brefotrofio stesso, e allevati da apposito personale femminile che abbia seguito corsi di puericoltura.
Dopo il terzo anno, i fanciulli sono preferibilmente collocati in idonei istituti, tenuto conto delle designazioni fatte dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale, a norma dell'art. 94 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.
Qualora non siano possibili le predette forme di assistenza, i fanciulli vengono affidati ad allevatori esterni, possibilmente abitanti in campagna, che hanno diritto ad una congrua retribuzione.
Solo quando non possa essere collocato presso la madre o la nutrice, il divezzo può essere affidato, per l'allevamento esterno, ad altra persona.
Storico versioni
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