RegolamentoCapo V

Art. 27

In vigore dal 22 mar 1928
La Direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve, di regola, affidare il bambino, per l'allattamento, alla madre quando questa sia nubile o vedova. Ove la madre non ne faccia richiesta spontaneamente, la Direzione stessa o l'ufficio incaricato del servizio di recezione debbono fare attive pratiche, nei modi che ritengano più cauti, per indurla ad allattare il bambino. Non è ammesso l'allattamento materno, quando la madre sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare, o quando si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, concernenti la madre o il bambino, oppure gravi motivi di ordine morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-27

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