RegolamentoCapo IV

Art. 23

In vigore dal 22 mar 1928
Nei riguardi degli infanti nati negli istituti di maternità od in altri pubblici istituti ospedalieri, le indagini di cui all', da condursi analogamente al disposto dell', saranno più specialmente preordinate presso i detti istituti. All'uopo l'amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere preventivi speciali accordi con le amministrazioni degli istituti di maternità e di quelli ospedalieri. Per l'accertamento della maternità degli infanti abbandonati o rinvenuti in luoghi pubblici, si dovrà attendere il compimento delle indagini dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria, per avvalersene nei limiti consentiti dalle leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-23

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