Regolamento›Capo IV
Art. 21
In vigore dal 22 mar 1928
Le indagini per l'accertamento della maternità, ai sensi dell' del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, debbono essere possibilmente compiute per mezzo di ispettori sanitari o di apposite assistenti visitatrici di comprovata serietà e riservatezza.
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