Regolamento›Capo IV
Art. 22
In vigore dal 22 mar 1928
Agli effetti dell'accertamento di cui nell'articolo precedente, si deve cautamente e con ogni possibile delicatezza interrogare la persona che presenta l'infante ed, occorrendo, svolgere verso di essa una paziente opera di persuasione, per indurla a fornire tutte quelle notizie che valgano ad identificare la genitrice dell'infante medesimo, facendole presenti gli scopi ai quali tende la ricerca, la sua utilità e l'obbligo, per gli organi dell'assistenza, di tenere segreto l'esito delle indagini.
Nei casi in cui riesca possibile identificare la levatrice e il medico che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, le persone incaricate delle indagini, a termini dell', devono procedere al loro interrogatorio, allo scopo di accertare le condizioni sanitarie della puerpera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-22