Regolamento›Capo IV
Art. 26
In vigore dal 22 mar 1928
In caso di riconoscimento la madre ha diritto di essere informata del nome e della residenza della nutrice, qualora il bambino sia stato collocato a baliatico esterno, per poter provvedere al ritiro del proprio figlio.
L'amministrazione dell'istituto può comunicare l'indirizzo dell'infante anche alla madre od al padre, che, pur non avendolo riconosciuto, diano fondata speranza di volerlo riconoscere e ritirarlo in un certo periodo di tempo da determinarsi dall'amministrazione stessa, secondo le condizioni della persona che promette il riconoscimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-26