RegolamentoCapo V

Art. 28

In vigore dal 22 mar 1928
L'allattamento materno può essere fatto nell'interno del brefotrofio o a domicilio della madre. Nel primo caso la madre è ammessa ad un congruo trattamento, il quale è adeguato a quello stabilito per le nutrici interne dell'istituto, qualora essa allatti, oltre al proprio, anche un altro bambino. Nel secondo caso la madre sottoscrive l'atto di consegna del bambino come nutrice e riceve un corredo per il lattante ed un sussidio mensile, o le forme di assistenza previste dagli articoli 133 e seguenti del regolamento 15 aprile 1926, n. 718. A tal uopo la Direzione del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere gli opportuni accordi con i Comitati di patronato di cui nel citato regolamento, o con la Federazione provinciale di cui all' della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo