Regolamento›Capo V
Art. 28
In vigore dal 22 mar 1928
L'allattamento materno può essere fatto nell'interno del brefotrofio o a domicilio della madre.
Nel primo caso la madre è ammessa ad un congruo trattamento, il quale è adeguato a quello stabilito per le nutrici interne dell'istituto, qualora essa allatti, oltre al proprio, anche un altro bambino.
Nel secondo caso la madre sottoscrive l'atto di consegna del bambino come nutrice e riceve un corredo per il lattante ed un sussidio mensile, o le forme di assistenza previste dagli articoli 133 e seguenti del regolamento 15 aprile 1926, n. 718. A tal uopo la Direzione del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere gli opportuni accordi con i Comitati di patronato di cui nel citato regolamento, o con la Federazione provinciale di cui all' della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-28