RegolamentoCapo IV

Art. 24

In vigore dal 22 mar 1928
Le indagini per la ricerca della maternità, a termini degli , si faranno di preferenza verbalmente. I risultati di tali indagini saranno registrati solo in quanto si riferiscano direttamente o indirettamente allo stato fisiologico e patologico del neonato, senza riferimento alle generalità della madre. Qualora le indagini debbano essere fatte per iscritto, le carte relative dovranno conservarsi in piego suggellato, con le firme di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'istituto e di due impiegati dell'ufficio che attende al servizio di recezione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-24

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