RegolamentoCapo III

Art. 19

In vigore dal 22 mar 1928
I bambini per i quali si chieda la pubblica assistenza sono immediatamente visitati dai sanitari del brefotrofio o della casa di recezione o dal medico addetto all'ufficio all'uopo incaricato, che rilasciano il certificato prescritto dall' del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395. Nell'intervallo tra la presentazione al brefotrofio e la visita sanitaria da parte dei medici dell'istituto, i bambini sono trattenuti in apposite sale d'aspetto, distinte dagli altri locali del brefotrofio. I bambini presentati al brefotrofio, se riconosciuti affetti da malattie di carattere contagioso, vengono ricoverati nel reparto di isolamento; quelli che, pur non presentando sintomi certi di tali malattie, debbano, a giudizio dei sanitari, essere tenuti per un dato periodo di tempo in osservazione, sono trattenuti nelle sale di contumacia. I bambini riconosciuti affetti da oftalmie o da sifilide sono accolti negli appositi reparti di isolamento di cui nel precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-19

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