Regolamento›Capo II
Art. 9
In vigore dal 22 mar 1928
Gli istituti di cui nell'articolo precedente debbono aver sede in locali che dalle competenti autorità siano riconosciuti corrispondenti a tutte le esigenze dell'igiene e della edilizia sanitaria.
I brefotrofi e le case di recezione, mantenute nelle Provincie prive di brefotrofi, debbono essere provvisti dei moderni mezzi e presidi per la diagnosi della sifilide e delle altre principali malattie infettive e disporre, oltre che dei locali per infermeria comune, anche di speciali reparti di contumacia e di isolamento per i bambini sospetti o infermi di malattie infettive a carattere contagioso, e di distinti reparti per la degenza dei bambini affetti da sifilide o oftalmie, provvisti di separati servizi ausiliari.
Ove non siano istituiti laboratori interni che offrano tutte le necessarie garanzie tecniche, il direttore sanitario del brefotrofio o della casa di recezione deve valersi per gli accertamenti diagnostici di laboratori esterni ufficialmente autorizzati.
Per i casi in cui non sia possibile l'allattamento naturale esclusivo e si debba ricorrere all'allattamento misto o innaturale, i detti istituti debbono valersi di latte di sicura provenienza, provvedendo all'uopo, ove ciò sia possibile, all'impianto ed al funzionamento di una vaccheria propria, o ricorrendo, in mancanza di tale impianto, ad una vaccheria sottoposta alla vigilanza dell'ufficiale sanitario del Comune.
Debbono, in ogni caso, provvedere all'impianto di una sezione per la razionale conservazione e pastorizzazione del latte, per la preparazione dei succedanei e per la conveniente pulitura dei poppatoi e dei recipienti di distribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-9