Regolamento›Capo I
Art. 4
In vigore dal 22 mar 1928
All'assistenza dei fanciulli di cui all', lettera c), del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, deve, di regola, provvedere l'Amministrazione della provincia o quella che, in sua sostituzione, sia incaricata del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, a norma dell' del citato decreto, salvo il rimborso della relativa spesa da parte dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, quando si tratti di fanciulli ammessi all'assistenza dopo l'entrata in vigore del decreto ora citato, e salva all'Opera nazionale la facoltà di provvedere direttamente nei singoli casi per mezzo dei propri organi locali.
Non può essere richiesto il rimborso della spesa all'Opera nazionale, quando l'istituto che presta l'assistenza, in forza delle proprie norme statutarie o dei regolamenti provinciali, sia tenuto ad assistere gratuitamente i fanciulli illegittimi riconosciuti dalle rispettive madri.
Qualora però l'istituto in base agli statuti e regolamenti anzidetti debba provvedere soltanto in parte ai fanciulli suindicati, la spesa per la restante assistenza è a carico dell'Opera nazionale.
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