Regolamento›Capo I
Art. 2
In vigore dal 22 mar 1928
Nei casi previsti dall', ultimo comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, la richiesta di esonero totale o parziale dal servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, è presentata dall'Amministrazione provinciale, con tutti i documenti giustificativi, all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
L'Opera nazionale, compiuti gli opportuni accertamenti, dichiara, ove ne sia il caso, l'esonero totale, oppure stabilisce in quale misura l'Amministrazione richiedente debba completare il servizio.
In caso di contestazione tra l'Opera nazionale e l'Amministrazione provinciale decide il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-2