Regolamento›Capo I
Art. 1
In vigore dal 22 mar 1928
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.
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L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nell'esercizio del potere di controllo ad essa attribuito dall' del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, cura che in ogni Provincia il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono sia organizzato e si svolga in conformità della deliberazione adottata, a norma dell' del citato decreto, dall'Amministrazione incaricata di tale servizio, e venga, ove sia possibile, integrato in conformità dell', ultimo comma, del decreto medesimo.
L'Opera nazionale, inoltre, accertate le condizioni delle singole Provincie, determina, d'accordo con l'Amministrazione provinciale, il numero delle sale di recezione da istituire in ciascuna di esse, per il temporaneo ricovero degli infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici. In caso di dissenso, l'Opera nazionale ne riferisce al Ministro per l'interno per i suoi provvedimenti, sentito il Consiglio di Stato.
Per assicurare un'adeguata organizzazione del servizio d'assistenza, l'Opera nazionale può assumere, nei congrui casi, le iniziative previste dagli articoli 48 e 124 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.
Storico versioni
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