Regolamento›Capo I
Art. 6
In vigore dal 22 mar 1928
Il rimborso della spesa di assistenza, a termini dell', secondo comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, può essere richiesto alla Provincia di appartenenza della madre, soltanto quando la maternità risulti da un atto di riconoscimento o da una sentenza che dichiari la filiazione naturale, a norma degli articoli 181, 190 e seguenti del Codice civile, e quando inoltre non si tratti di un fanciullo assistito a carico dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
In mancanza di legale riconoscimento, resta salvo il divieto sancito dall', penultimo comma, del citato decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-6