Regolamento›Capo II
Art. 10
In vigore dal 22 mar 1928
I brefotrofi mantenuti dalla Provincia sono gestiti dall'Amministrazione provinciale, la quale può affidare, nei limiti e con le cautele da stabilirsi nel regolamento organico dell'istituto, l'esercizio delle sue funzioni amministrative ad uno o più dei propri membri, da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorino nel luogo ove l'istituto ha sede.
I membri delle Amministrazioni provinciali, incaricati della effettiva gestione dei brefotrofi, hanno facoltà di aggregarsi, con voto consultivo, persone che siano note per il loro interessamento all'assistenza della prima infanzia e per particolare competenza in questa materia.
I brefotrofi che hanno carattere di istituzione pubblica di beneficenza sono retti dalle speciali amministrazioni istituite dalle tavole di fondazione e dagli statuti regolarmente approvati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-10