Regolamento›Capo II
Art. 8
In vigore dal 22 mar 1928
I brefotrofi ed in genere tutti gli istituti pubblici e privati che, sotto qualsiasi denominazione, provvedano in modo principale all'assistenza dei fanciulli di cui nell' del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sono sottoposti alla vigilanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, secondo le norme contenute negli della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e 50, 51, 52 e 53 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-8