RegolamentoCapo I

Art. 5

In vigore dal 22 mar 1928
Il rimborso della spesa per l'assistenza dei fanciulli di cui all', lettera c), del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, è effettuato dall'Opera nazionale a semestri posticipati, nel mese di gennaio e nel mese di luglio di ciascun anno. Ogni domanda di rimborso, presentata all'Opera predetta dall'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza, deve essere corredata della contabilità della spesa effettivamente sostenuta per ciascuno dei fanciulli di cui nel precedente comma, durante il semestre al quale la domanda si riferisce, e di un elenco nominativo dei fanciulli assistiti, nel quale siano indicati per ciascuno di essi la data del riconoscimento da parte della madre, la forma di assistenza adottata ed i motivi per i quali la madre sia stata eventualmente dispensata dall'allattamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-5

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