RegolamentoCapo I

Art. 3

In vigore dal 22 mar 1928
La misura dei sussidi da corrispondere alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli nell'interno del brefotrofio o a domicilio, e la misura dei compensi da assegnare alle nutrici mercenarie ed agli allevatori, nonché il costo medio complessivo di assistenza e cura di ogni fanciullo assistito mediante il ricovero nel brefotrofio o in altro istituto, è determinata, in sede di bilancio preventivo, previa intesa con la Giunta esecutiva delle Federazioni provinciali. Il costo predetto dev'essere calcolato in base alle spese previste per l'alloggio, l'alimentazione, il rifornimento di vestiario e la cura di ogni fanciullo e ad una quota proporzionale delle spese generali di amministrazione e funzionamento dell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-3

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