Regolamento›Capo II
Art. 12
In vigore dal 22 mar 1928
Nei brefotrofi e nelle case di recezione il direttore sanitario sopraintende, sotto la diretta dipendenza del presidente dell'istituto, all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi tecnico-sanitari e assistenziali, e, in ispecie, ai servizi che concernono l'ammissione dei fanciulli all'assistenza, l'allattamento, l'allevamento e il trattamento igienico-sanitario dei fanciulli assistiti e i rapporti assistenziali con le rispettive madri nei casi di riconoscimento, la disciplina dei medici, delle nutrici interne e del personale di assistenza e vigilanza dei divezzi, la vigilanza sui fanciulli collocati a baliatico o in allevamento esterno, la statistica dell'assistenza.
Sui servizi di sua competenza il direttore sanitario riferisce direttamente al presidente dell'istituto, al quale fa le opportune proposte per il miglioramento dei servizi medesimi.
Ai servizi contabili amministrativi provvede, sotto la dipendenza del presidente, l'ufficio di segreteria.
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