RegolamentoCapo II

Art. 14

In vigore dal 22 mar 1928
I concorsi per la nomina del direttore sanitario e dei medici negli istituti pubblici, di cui all', debbono essere fatti per titoli scientifici e pratici, e giudicati da una Commissione scelta dall'Amministrazione della provincia o dell'istituto e composta di tre membri, e cioè di un professore universitario ufficiale di pediatria, che sarà il presidente, di un direttore di brefotrofio e di un professore, anche libero docente, di ostetricia o igiene.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-14

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