RegolamentoCapo III

Art. 18

In vigore dal 22 mar 1928
Per la dimostrazione dello stato di povertà, ai sensi e agli effetti dell', lettera c), del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, non è necessaria l'iscrizione della madre nell'elenco dei poveri del Comune. Agli effetti del citato articolo, deve ritenersi in istato di povertà ogni madre nubile o vedova che si trovi nelle condizioni di cui nell'art. 121 (n. 1) del regolamento 15 aprile 1926, n. 718. Tuttavia la madre che abbia riconosciuto il figlio illegittimo ammesso all'assistenza, quando dagli accertamenti disposti dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia risulti in grado di concorrere alle spese di mantenimento del fanciullo a carico dell'Opera nazionale, è tenuta a sostenere una quota di spesa, in misura ragguagliata alle sue condizioni economiche e non eccedente, in ogni caso, la metà dell'intera spesa.
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