Regolamento›Capo V
Art. 30
In vigore dal 22 mar 1928
Quando non sia possibile l'allattamento materno, i bambini debbono essere di regola affidati, per l'allattamento, a nutrici esterne abitanti in campagna, autorizzate ad esercitare il baliatico, a norma dell' del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395, e dell'art. 180 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.
Alle nutrici esterne saranno corrisposti un corredo per l'infante e un compenso mensile e verranno applicate le norme in vigore per la tutela igienica del baliatico.
In mancanza di nutrici esterne, l'allattamento è fatto da nutrici interne nell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2822#art-r-30