Regolamento›Capo V
Art. 36
In vigore dal 22 mar 1928
L'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere accordi con gli istituti che provvedono alla cura marina o montana dei bambini affetti da gracilità, rachitide, scrofola, forme tubercolari cutanee e simili, per inviarvi quei bambini che, per le loro condizioni sanitarie, abbiano bisogno della detta cura.
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