Regolamento
Art. 32
In vigore dal 8 nov 1927
Le biblioteche governative aperte al pubblico e quelle sussidiarie e le raccolte e collezioni degli osservatori ed istituti scientifici sono regolate dalle particolari disposizioni che le riguardano, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.
Il Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze determina quali biblioteche e gabinetti scientifici annessi agli istituti medi d'istruzione abbiano i caratteri di cui all' del regolamento di contabilità generale e debbano essere soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-32