Regolamento
Art. 7
In vigore dal 8 nov 1927
Delle cose, raccolte, o collezioni di proprietà aliena, che l'Istituto ha in custodia, non si prende annotazione nel registro di entrata, nè nel catalogo generale dell'Istituto, ma devesi fare un catalogo a parte, per il quale sono tuttavia da osservare le norme del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-7